Gli appalti di servizi nel Fashion e i recenti provvedimenti delle Procure della Repubblica
22 October 2024 - Dante Vezzaro
Le aziende della moda sono sempre più attente agli appalti di servizi, considerando che di recente le Procure della Repubblica sono intervenute con indagini e applicazione di sanzioni che hanno coinvolto anche i committenti, utilizzatori dei servizi assegnati ai fornitori.
Lo schema, che normalmente viene attuato, prevede che la società committente simuli contratti di appalto a basso costo con società cooperative direttamente o attraverso società c.d. “filtro”, che forniscono manodopera alle imprese ad un costo minore rispetto al rapporto di lavoro subordinato e sono molto flessibili. Di fatto, si realizza una somministrazione illecita di manodopera, accompagnata spesso a condotte di sfruttamento dei lavoratori.
La problematica si può verificare senza una consapevolezza del committente, il quale si trova in situazioni anche con risvolti di carattere penale per avere omesso dei controlli o non aver attuato delle misure contrattuali che pongono obblighi precisi in capo al fornitore.
I settori nei quali maggiormente viene riscontrato il fenomeno di somministrazione abusiva di manodopera sono la logistica e la grande distribuzione.
Sotto altro profilo, nei casi analizzati possono essere contestati illeciti amministrativi.
Infatti, nelle operazioni oggetto di indagine, agli apicali vengono ascritti reali che riguardano l’utilizzo, nelle dichiarazioni IVA di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse dalla società “filtro”, con il quale l’azienda committente avrebbe stipulato contratti di appalto fittizio, nascondendo la natura di somministrazione di manodopera.
Partendo, quindi, dalla contestazione di tipo giuslavoristica della sussistenza di una illecita somministrazione di manodopera, l’azienda può essere coinvolta in una molteplicità di contenziosi di natura tributaria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per l’IVA detratta e per i costi dedotti e in procedimenti penali per dichiarazione falsa per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Le aziende hanno necessità di gestire i rischi sopra evidenziati cominciando a dotarsi di un contratto di servizi che contenga previsioni specifiche che introducano diritti di ispezione che permettano un monitoraggio del fornitore.
I committenti dovranno seguire la fase di selezione del fornitore con verifiche preliminari riguardo l’effettiva esistenza di organizzazione (personale e dotazione di strumenti), solidità finanziaria e presenza di altre commesse.
Se si organizzano tender, il nostro suggerimento è quello di inserire i requisiti contrattuali fin dall’inizio, per non trovarsi, poi, una volta che si è verificata l’assegnazione dell’appalto, ad essere vincolati con il fornitore aggiudicatario della gara d’appalto, ma non avere la sua accettazione rispetto alle clausole contrattuali fondamentali a propria tutela.
Nella logistica, in particolare, va posta attenzione alla predisposizione di contratti «ad hoc», in cui vi siano le previsioni per evitare le responsabilità contributive e retributive, sia per evitare la qualificazione di appalto illecito. Nei contratti ora devono essere previste misure di monitoraggio dell’esecuzione dei servizi, ivi comprese verifiche sui parametri organizzativi, contributivi, retributivi.
Una valutazione particolare va svolta sul comodato di attrezzature: nelle operazioni di outsourcing con i nostri clienti redigiamo vere e proprie liste di attrezzature/strumenti che ha a disposizione il fornitore e quelle invece che il committente sarebbe disponibile a dare in uso. Al riguardo, la regola generale è che gli strumenti principali per svolgere attività logistica li dovrebbe avere il fornitore ossia quelle attrezzature per il ricevimento della merce, lo stoccaggio, la gestione dello stock, la preparazione degli ordini e le spedizioni della merce.
Grazia Torrente gt@torrentevignone.com
Alessandra Vignone av@torrentevignone.com