LA SOSTITUZIONE DEL FORNITORE LOGISTICO NEL FASHION E I RELATIVI RISCHI

22 Febbraio 2022 - Suitex

Spesso le società di moda, intenzionate a sostituire il fornitore dei servizi logistici, con il quale intrattengono rapporti da lungo tempo, hanno dubbi su come procedere al cambiamento senza incorrere in rischi di natura legale e pretese monetarie del fornitore.

Infatti, il fornitore da sostituire difficilmente accetta di buongrado la fuoriuscita dal contratto e potrà tentare di avanzare pretese di indennizzi. A tal proposito, i contratti di logistica, purtroppo, molte volte si concentrano unicamente sulla regolazione delle tariffe e i servizi da svolgere e trascurano gli aspetti relativi alle conseguenze della cessazione del contratto e del subentro di un nuovo logistico.

Quindi, è essenziale che dette questioni vengano affrontate nei contratti, accanto a procedure di soluzioni amichevoli di eventuali contrasti fra le parti, per assicurarsi la collaborazione del fornitore uscente, durante il periodo di avvio dei servizi da parte del nuovo fornitore.

In particolare, quando il logistico ha un’organizzazione prevalentemente familiare, con pochi dipendenti e l’azienda di moda rappresenta il solo cliente o il prevalente, c’è il rischio che il fornitore faccia valere l’esistenza di una posizione di “dipendenza economica” nei confronti della società. In tali casi, il fornitore potrebbe richiedere un risarcimento dei danni.

Va evidenziata la necessità di concordare con il fornitore uscente le attività di affiancamento, che si rivelano preziose, per facilitare l’ingresso del nuovo logistico, senza pregiudicare la continuazione dei servizi logistici e livelli di qualità.

Per quanto riguarda il nuovo fornitore, nella valutazione delle attrezzature da concedere in uso al medesimo per la gestione del magazzino, è importante evitare che possa essere configurata una c.d. interposizione fittizia di manodopera, con la conseguenza che i dipendenti del fornitore possano richiedere di essere assunti direttamente dalla società di moda, oltre ad esporsi all’applicazione di una sanzione pecuniaria per ogni lavoratore impiegato illecitamente.

Risulta essenziale verificare, per tempo, quali siano le dotazioni nelle disponibilità del fornitore (come ad esempio, muletti, attrezzature, materiale imballaggio) per lo svolgimento dei servizi e confrontarle con quanto viene concesso in uso dalla società. Oltre alle attrezzature, la società di moda dovrà verificare che non siano presenti gli altri indici che fanno ritenere all’Ispettorato del Lavoro che si sia di fronte ad un appalto illecito, quali, fra l’altro, l’organizzazione di mezzi, il rischio di impresa, il potere di direzione sui lavoratori da parte del fornitore.

In aggiunta, va considerato, altresì, l’ambito della responsabilità solidale della società di moda nella sua veste di committente dei servizi logistici, per gli obblighi contributivi e retributivi nei confronti dei dipendenti del fornitore. Suggeriamo, a tale riguardo, di selezionare il fornitore accuratamente e intervenire contrattualmente con apposite clausole, disciplinando le fasi d’esecuzione del contratto e stabilendo verifiche periodiche per mitigare il rischio economico conseguente all’applicazione di sanzioni da parte delle autorità competenti.

Infine, si prospettano scenari diversi, a seconda se il vecchio fornitore svolgeva i propri servizi in un magazzino di sua disponibilità o, se invece, usufruiva di quello concesso in uso dalla società di moda.

In entrambi i casi i contratti di locazione o di comodato dovranno essere gestiti, in particolare, qualora il nuovo logistico abbia già in dotazione un magazzino. Specifica attenzione va riservata al coordinamento dei contratti che riguardano l’uso del magazzino e al contratto di logistica.

 

Avv. Grazia Torrente – Torrente Vignone Studio Legale Internazionale – gt@torrentevignone.com
Avv. Alessandra Vignone – Torrente Vignone Studio Legale Internazionale – av@torrentevignone.com

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