Servizi di logistica affidati a cooperative: i rischi per l’impresa di moda

12 Dicembre 2022 - Suitex

By Torrente Vignone Studio Legale Internazionale – partner di www.suitexfashionhub.it 

Le aziende del fashion che incaricano cooperative per i servizi di logistica, ossia di deposito e preparazione delle spedizioni dei prodotti nei loro magazzini devono pianificare una serie di controlli, al fine di evitare di essere coinvolte in responsabilità sia per la violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sia per quanto riguarda il mancato pagamento degli stipendi e dei contributi ai lavoratori utilizzati dalle cooperative per svolgere i servizi richiesti.

Più specificamente, in merito al tema della sicurezza, è indispensabile che l’impresa di moda verifichi fin dall’inizio se il fornitore è idoneo sotto il profilo tecnico-professionale a svolgere i servizi di logistica per cui viene incaricato e se ha adottato tutte le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa da eseguire. Inoltre, l’impresa di moda deve informare la cooperativa sui rischi specifici a cui sono esposti i lavoratori del fornitore ed individuare tramite un consulente della sicurezza se vi sono interferenze fra i lavoratori del fornitore e i suoi dipendenti che svolgono le prestazioni nel medesimo ambiente, predisponendo ove necessario il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Un’attenzione particolare dovrà essere prestata anche all’effettivo utilizzo da parte della cooperativa dei dispositivi di protezione individuale sui lavoratori, in conformità alle previsioni di legge.

Laddove l’impresa di moda non rispetti le previsioni stabilite in materia di sicurezza dal DLgs 81/2008, la Corte di Cassazione ha ritenuto che può essere ritenuto responsabile insieme al fornitore per l’infortunio di un lavoratore della cooperativa.

L’altro aspetto da considerare prima di concludere il contratto per la fornitura di servizi logistici con la cooperativa è che la medesima abbia effettivamente tutti gli strumenti e le risorse per poter svolgere i servizi domandati e non si tratti di un mero “affitto di manodopera”. Infatti, se l’Ispettorato del lavoro dovesse accertare una illegittima interposizione di manodopera, l’impresa di moda sarebbe esposta alla richiesta del lavoratore della cooperativa di essere assunto alle sue dipendenze, oltre a dovere pagare una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni lavoratore occupato illegalmente.

Non va altresì tralasciato di verificare se la cooperativa è regolare nel pagamento dei contributi e retribuzioni ai suoi lavoratori. Infatti, per effetto art. 29 del DLGVO n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese committenti sono solidalmente responsabili con quelle appaltatrici e sub-appaltatrici per i trattamenti retributivi e contributivi da questi dovuti per i propri dipendenti. A tale scopo, nei contratti di fornitura dei servizi logistici va previsto l’obbligo della cooperativa di rilasciare all’impresa di moda tutta una serie di documenti, oltre al DURC, per eseguire controlli incrociati approfonditi e di recuperare detti documenti anche presso gli eventuali sub-appaltatori nominati. In aggiunta, possono essere stabiliti anche obblighi di tenere indenne l’azienda di moda per le somme che dovesse corrispondere ai lavoratori della cooperativa. Queste previsioni risultano maggiormente essenziali, se consideriamo che per le omissioni contributive di un sub-appaltatore (nel caso in cui la cooperativa a sua volta sub-appaltasse parte delle prestazioni logistiche,) rimarrebbe comunque la responsabilità della impresa di moda anche se fosse stato pattuito il divieto di sub-appalto.

Da ultimo, è utile sapere che l’INPS ha realizzato un applicativo per consentire alle imprese committenti di verificare la correttezza degli adempimenti retributivi e contributivi delle imprese appaltatrici e sub appaltatrici. L’applicativo, denominato Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MOCOA), dovrebbe ridurre i rischi per le imprese committenti di incorrere nel regime della responsabilità solidale.  Questo applicativo è  disponibile sul sito dell’INPS e si basa sull’incrocio tra i dati dei lavoratori impiegati nell’appalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente comunicati dagli appaltatori in occasione delle denunce contributive mensili (modelli Uniemens).

 

Queste tematiche saranno approfondite, in dettaglio, in un Suitex Fashion Meeting che organizzeremo nei prossimi mesi assieme allo Studio Legale Torrente Vignone.

In attesa del Suitex Fashion Meeting potete contattare:

Avv. Grazia Torrente gt@torrentevignone.com
Avv. Alessandra Vignone av@torrentevcignone.com

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